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Proposta di modifica n. 13.191 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.