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Proposta di modifica n. 13.246 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Sostituire il comma 13 con il seguente:

  13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è prorogata sino al 31 maggio 2021 con riferimento esclusivo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 27 Legge 27 luglio 1978, n. 392, a condizione che lo sfratto per morosità sia stato convalidato dopo il giorno 1 agosto 2020, ovvero sia relativo a canoni non pagati a far data dal giorno 1 marzo 2020. La sospensione è altresì prorogata sino al 30 giugno 2021 con riferimento esclusivo ai contratti di locazione ad uso abitativo, stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale gennaio 2017, a condizione che lo sfratto per morosità sia stato convalidato dopo il giorno 1° giugno 2020 e che sia relativa a canoni non pagati a far data dal giorno 1 marzo 2020. Nelle fattispecie non rientranti di cui ai commi precedenti, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 marzo 2021.