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Proposta di modifica n. 13.295 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire il comma 13 con i seguenti:

   «13. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la convalida di sfratto per morosità sia stata emessa successivamente alla data del 31 gennaio 2020. È sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021, se la convalida sia stata emessa anteriormente alla data del 31 gennaio 2020.
   13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso non abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, salvo che la convalida di sfratto per morosità sia stata emessa in data anteriore al 31 gennaio 2020 e che le attività commerciali, professionali ed industriali cui siano adibiti gli immobili, non siano comprese nell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2020. In tale caso, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021.»;

    2) al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   «È altresì sospesa sino al 30 giugno 2021 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari».