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Proposta di modifica n. 13.30 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11, sostituire le parole «entro il 30 giugno 2021» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

   b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e di 20 milioni di euro per l'anno 2021”»;

   c) sostituire il comma 19 con il seguente: «Agli oneri derivanti dai commi 11 e 11-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, e 55 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa all'anno 2021, e quanto a 35 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo».