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Proposta di modifica n. 13.140 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti «dal 1° marzo 2019». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.