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Proposta di modifica n. 13.229 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Approvato (Id. em. 13.117)

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di far fronte all'ingente arretrato nell'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinatosi a causa di una forte carenza di organico negli Uffici della Motorizzazione Civile di personale addetto alla funzione di esaminatori nelle predette prove ed aggravatosi a causa degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per le sedute in conto privato di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale dei suddetti Uffici della motorizzazione collocato in quiescenza, già abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice della strada. A tali esaminatori ausiliari è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1°dicembre 1986, n. 870. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le disposizioni attuative della previsione di cui ai periodi precedenti e le modalità di accreditamento presso la Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero degli esaminatori ausiliari.

nuova formulazione del 20/02/21

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo è riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.