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Proposta di modifica n. 13.223 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.
  • presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Lucia SCANU (Misto) e altri

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 229, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «relative all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «relative all'anno 2021»;

   b) dopo le parole «per una delle destinazioni d'uso previste.» sono inserite le seguenti: «Il beneficio è escluso se l'acquisto viene fatto tramite servizi on line offerti da aziende di commercio elettronico ad eccezione dell'acquisto effettuato tramite piattaforma di e-commerce specializzati delle piccole imprese italiane».

  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni.