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Proposta di modifica n. 13.103 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle istanze edilizie comunque denominate presentate prima del 29 luglio 2020 nonché ai procedimenti avviati successivamente a tale data e comunque fino al 31 dicembre 2020 si applicano fino al 31 dicembre 2025 i commi 6 e 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73.