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Articolo aggiuntivo n. 12.02 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga delle disposizioni del comma 4 articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189)

   1. Al fine di favorire la ripresa produttiva del settore agricolo ed agroalimentare delle regioni gravemente colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in considerazione della proroga al 31 dicembre 2022 della scadenza dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 sostenuti dal FEASR prevista dall'articolo 1 del Regolamento dell'Unione europea 2220/2020 del 23 dicembre 2020, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si applicano anche alle annualità 2021 e 2022.
   2. Agli oneri del presente articolo pari a 63,2 milioni di euro per ciascun degli anni 2021 e 2022, si provvede attraverso l'utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.