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Articolo aggiuntivo n. 12.010 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materia di rafforzamento del sistema delle start-up innovative)

  1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «pari a euro 100 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 200 milioni per gli anni 2020 e 2021»;

   b) al comma 2, le parole: «per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021 sono destinati 20 milioni di euro»;

   c) al comma 3, le parole: «pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 400 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021»;

   d) al comma 5, le parole: «12 mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi».

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 310 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.