presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Emanuele SCAGLIUSI (IPF) e altri e altri 22 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/02/21
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)
1. La dotazione del fondo per le emergenze relative alle emittenti locali previsto dall'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti commerciali è ripartito secondo i criteri e le seguenti aliquote:
a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento;
b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento.
2-bis. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 2, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).».
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.