Articolo aggiuntivo n. 12.03 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga dei termini previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119:

    1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo»;

    2) al comma 3-bis, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023»;

    3) al comma 4, le parole: «per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo», sono sostituite dalle seguenti: «per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023»;

    4) al comma 4-ter, le parole: «entro il 2022», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

    5) al comma 5:

     5.1) le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

     5.2) le parole: «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022» sono soppresse;

   b) all'articolo 121, comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – digital tax di cui al comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.800 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.