presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Raffaele TOPO (PD)
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. In ragione del differimento del termine di cui al comma precedente e della crisi economica determinata dall'emergenza da Covid è consentita, alle regioni o province autonome che ne facciano richiesta, la facoltà di utilizzare, anche parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.
7-ter. La facoltà di cui al comma 7-bis è subordinata all'impegno dell'Amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione e fino al loro completamento.».