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Proposta di modifica n. 12.171 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

   «7-bis. In ragione del differimento del termine di cui al comma precedente e della crisi economica determinata dall'emergenza da Covid è consentita, alle regioni o province autonome che ne facciano richiesta, la facoltà di utilizzare, anche parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.
   7-ter. La facoltà di cui al comma 7-bis è subordinata all'impegno dell'Amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione e fino al loro completamento.».