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Proposta di modifica n. 12.25 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di consentire la proroga del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le modalità previste per le regioni del Mezzogiorno, anche alle regioni Umbria, Marche e Lazio colpite dai terremoti 2016-2017, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185 dopo la parola: «Sicilia» sono inserite le seguenti: «e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016»;

   b) il comma 187 è sostituito dal seguente:

   «187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 112 milioni di euro per l'anno 2022, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 112 milioni di euro per l'anno 2025».