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Proposta di modifica n. 12.100 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2023 la detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo.

   b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

   8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024.

  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati in 4,68 milioni di euro per l'anno 2022, in 248,28 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.419,2 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.204,04 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.092,56 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2.092,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede si mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.