Proposta di modifica n. 12.123 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

   9-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023»;

   b) alla lettera b) le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023».

  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 674 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.