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Proposta di modifica n. 12.16 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa massima di 50 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.