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Proposta di modifica n. 12.86 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio di cui al presente comma. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracanoni di cui all'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, alla legge 24 dicembre 2012 n. 228, e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.