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Proposta di modifica n. 12.19 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

  8-bis. A causa del diffondersi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti restrizioni adottate, a partire dall'anno 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, ai fini della determinazione dei contributi e della predisposizione delle graduatorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'Integrazione Salariale a seguito di domanda espressa con causale «emergenza COVID-19» ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  8-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1:

    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) 80 per cento ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7»;

    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 30 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7»;

   b) all'articolo 4, comma 1:

    1) alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    «1) pari ad almeno 4 dipendenti di cui almeno 1 giornalista»;

    2) il numero 2) è soppresso;

    3) il numero 3) è soppresso;

   c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «con almeno un giornalista» sono soppresse;

   d) all'articolo 6:

    1) al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito sulla base dei dipendenti in carico nell'anno precedente».