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Proposta di modifica n. 12.68 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, n. 150, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi. La proroga si aggiunge alle ulteriori proroghe precedentemente concesse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.