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Proposta di modifica n. 12.152 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 03/02/21

  Al comma 5, sostituire le parole: e non oltre il 30 aprile 2021 con le seguenti: e non oltre il 31 luglio 2021;

  Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica».
  5-ter. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

   Art. 26-bis. – (Disposizioni Transitorie)1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
   2. Fatti salvi i provvedimenti autorizzativi già approvati e i titoli abilitativi già rilasciati, le disposizioni di cui all'articolo 26 sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione su richiesta del proponente da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.
   3. Alle discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione o le cui domande di autorizzazione siano state presentate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.