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Articolo aggiuntivo n. 11.02 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga dei termini decadenziale dell'invio di domanda di accesso ai trattamenti integrativi o sostitutivi della retribuzioni collegati all'emergenza covid-19)

  1. Sono prorogati al 28 febbraio 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
  2. I termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020, sono altresì prorogati al 28 febbraio 2021.
  3. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, è abrogato.