Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 11.023 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga in materia di interventi di integrazione salariale)

  1. I termini di cui all'articolo 1, commi da 300 a 304, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono prorogati di otto settimane.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.