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Articolo aggiuntivo n. 11.021 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga di misure di sostegno al reddito)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2021, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede con le risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2020 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.