presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Barbara SALTAMARTINI (Lega) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
a). al comma 1 dell'articolo 41, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;
b) al comma 1 dell'articolo 189, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma, il datore di lavoro è tenuto a presentare domanda per il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;
c) al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 189, la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
d) all'articolo 211, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. È fatto divieto per l'azienda posta in liquidazione, o per il ramo d'azienda o per sue articolazioni simili, di procedere all'acquisizione totale o parziale di aziende o rami di aziende operanti nello stesso settore merceologico o categoria industriale nei 3 anni successivi alla messa in stato di liquidazione».