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Proposta di modifica n. 11.4 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il termine di 180 giorni previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 1975, n. 402, e quello di 30 giorni disposto dall'articolo 2, comma 1, della medesima legge, sono estesi a, rispettivamente, 240 giorni e 60 giorni se il licenziamento ovvero la fine del contratto di lavoro stagionale sia avvenuto durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.