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Proposta di modifica n. 11.123 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. In considerazione dei disagi derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono applicate sanzioni e interessi ai contribuenti per violazioni conseguenti alla rettifica della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno d'imposta 2019, dei dati fiscali, contributivi e assicurativi da parte degli enti di previdenza obbligatoria, e nei limiti degli effetti derivanti da tali errori.