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Articolo aggiuntivo n. 1-bis.0302 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 1-bis.

testo emendamento del 31/07/18

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. – (Incentivi in favore degli apprendisti assunti con contratto a tempo indeterminato). 1. Con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1o settembre 2018 e non oltre il 31 dicembre 2023 a seguito di contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettere a) e c) del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma rappresenta una dote contributiva in capo all'apprendista per la successiva assunzione a tempo indeterminato e la sua fruizione è garantita presso qualsiasi datore di lavoro che sottoscriva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.368.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo speciale di parte corrente» iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.