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Proposta di modifica n. 11.95 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo ,darebbero diritto all'ASpI, intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61».