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Proposta di modifica n. 11.56 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 315, le parole: «o che hanno subito una riduzione del reddito» sono soppresse;

   b) il comma 316 è abrogato;

   c) il comma 317 è sostituito dal seguente: «317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.»;

   d) il comma 318 è sostituito dal seguente: «318. Il trattamento di cui al comma 315 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.»