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Proposta di modifica n. 11.29 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.
  • presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Lucia CIAMPI (PD)

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, sono altresì autorizzate ad impiegare le risorse di cui al presente comma e quelle previste all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a copertura degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, entro un limite massimo del 20 per cento dei costi connessi alla spesa del personale.».