presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Raffaele TOPO (PD)
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
b-bis) interruzioni di rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
b-ter) licenziamenti effettuati da cooperative sociali ed imprese sociali in conseguenza della delibera dell'ente pubblico committente di soppressione del servizio in occasione della scadenza del relativo contratto di appalto;
b-quater) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca.