Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 11.62 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». Agli oneri derivanti dal presenta comma, valutati in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.