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Proposta di modifica n. 11.136 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Approvato (Id. em. 11.027)

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, sono prorogati al 28 febbraio 2021 i termini decadenziali per inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti nell'anno 2020.

nuova formulazione del 20/02/21

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.