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Proposta di modifica n. 11.8 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2021 e 2022, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate con la presente legge, con riferimento al trattamento di sostegno del reddito di cui al presente comma, possono essere autorizzate una o più proroghe della durata di sei mesi, anche per i soggetti che abbiano già fruito del periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale e il connesso piano di reindustrializzazione, con le azioni necessarie al suo completamento e alla salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico e accentuate dal perdurare della crisi pandemica in corso. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario.»