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Proposta di modifica n. 11.45 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in 24,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.