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Proposta di modifica n. 11.30 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto per le assunzioni effettuate sino al 30 giugno 2021.
  11-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 11, si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.