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Proposta di modifica n. 11.72 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e l'Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e con l'ulteriore esclusione dei soggetti beneficiari delle indennità di cui agli articoli, 15, 15-bis, 17 e 17-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. L'importo riconosciuto è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
  10-ter. All'onere derivante dal comma 10-bis, valutato in 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.