Proposta di modifica n. 11.36 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  10-ter. La proroga concessa ai sensi del comma 10-bis non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  10-quater. La proroga di cui al comma 10-bis è concessa entro il limite complessivo di spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro per l'anno 2022.
  10-quinquies. Agli oneri recati dai commi 10-bis e 10-quater si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.