Proposta di modifica n. 11.98 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, ha lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.