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Proposta di modifica n. 11.14 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo di cui all'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato per l'anno 2021.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.