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Proposta di modifica n. 11.113 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, adottata dal Governo nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli Enti di Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa per le attività economiche aventi il medesimo od analogo oggetto.