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Proposta di modifica n. 11.54 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole «recepisca le norme del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «e sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese»;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I beni che compongono il patrimonio destinato costituito ai sensi del comma 3 sono indicati nel regolamento. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2».