Proposta di modifica n. 11.102 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Al fine di garantire che l'estensione degli obblighi di accessibilità ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili operi in conformità alla disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità entro il termine del 28 giugno 2022.»