Proposta di modifica n. 10.15 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 1084, lettera i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.