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Proposta di modifica n. 10.3 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 14-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Conseguentemente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede entro il 28 febbraio 2021 ad erogare a favore dei soggetti attuatori, già individuati nel 2017, del Programma adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 2016 non meno del 50 per cento delle somme ad essi attribuiti per l'annualità 2021, così come risultanti nei pertinenti capitoli 1477 e 1488 della tabella 13 allegata al decreto 30 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze contenente ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.».