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Proposta di modifica n. 10.97 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Le sanzioni di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 il sistema di tracciabilità di cui ai commi 139, 140, 141 e 143 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è facoltativo e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di cui al comma 141 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2020 n. 178, è autorizzato, per l'anno 2021, ad intraprendere una fase di sperimentazione per l'istituzione del registro telematico di cui al comma 139 dell'articolo 1 della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole, delle cooperative agricole e dell'industria alimentare, seleziona un numero di imprese congruo e rappresentativo di tutte le filiere interessate dalle disposizioni di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178.