presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Filippo GALLINELLA (IPF) e altri e altri 12 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:
«4. Per i vini a DOP è consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive, più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all'interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37. Tali unità geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unità geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone, salvo quelle già riconosciute al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione».