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Proposta di modifica n. 9.2 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 03/02/21

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al termine della proroga, l'Agenzia è esentata dall'obbligo di munirsi preventivamente delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali ma assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.