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Articolo aggiuntivo n. 8.06 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 727 del codice penale)

  1. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni e sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 25.000 euro».